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LA NORMATIVA RELATIVA AL COMMERCIO ELETTRONICO

L'apertura di un'attività di e-commerce è sottoposta ad alcuni vincoli giuridici da osservare diligentemente.

Innanzitutto, è necessario seguire le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 59).
L'articolo 18, in particolare, prevedendo la " vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ", comprende tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.

La norma precisa che, per creare un e-shop, si deve dare comunicazione preventiva al Comune (clicca qui per visualizzare il modulo che si potrà compilare e utilizzare) nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o nel quale è fissata la sede legale, se persona giuridica

L'attività può essere iniziata una volta decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'interno della quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D.Lgs., nonchè il settore merceologico.


Il decreto 114/1998 consente l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore e stabilisce l'applicabilità a questo genere di commercio delle disposizioni previste dal decreto legislativo 50/92, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Particolare attenzione si deve porre, poi, alle norme che disciplinano i contratti necessari per svolgere la nostra attività e alle implicazioni legali che ne conseguono.

L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) attribuisce valore legale a ogni effetto ai documenti, agli atti, ai dati, ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici, trasmessi per via telematica e redatti con formalità previste dal regolamento attuativo della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti, è stato emanato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 denominato Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici.

L'articolo 11 di tale regolamento indica i criteri giuridici oggettivi che dovranno possedere i documenti informatici e le modalità a cui i contratti di compravendita dovranno essere sottoposti: " I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge "; e il comma 2 stabilisce che " ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Per quanto riguarda gli obblighi cui è tenuto l'aspirante venditore in Rete, occorre fare riferimento al D. Lgs. 15/1/1992 n. 50, [link al D.L. 50/92] attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e al D. Lgs. 22/5/1999 n.185, attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza che, in base a quanto stabilito dall'art. 9 viene applicato anche a forme particolari di vendita, tra cui sono compresi i contratti stipulati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

In entrambi i provvedimenti vengono previsti particolari oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il compratore di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore " in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza ", riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli.
Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le informazioni.

Per quanto l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta.

Riguardo al diritto di recesso, il termine previsto per l'esercizio è di dieci giorni. Il momento da cui far partire la decorrenza dei 10 giorni è dal momento in cui il consumatore riceve la merce, per i beni, mentre è dal giorno della conclusione del contratto (acquisto), per i servizi.
Attenzione: il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto di 3 mesi, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


Articolo di: Dr. Enrico Battilana
Fonte: www.ecommercetime.it

 

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