
LA
NORMATIVA RELATIVA AL COMMERCIO ELETTRONICO
L'apertura
di un'attività di e-commerce è sottoposta
ad alcuni vincoli giuridici da osservare diligentemente.
Innanzitutto,
è necessario seguire le prescrizioni indicate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 maggio
1997, n. 59).
L'articolo 18, in particolare, prevedendo la "
vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione ", comprende tutte le ipotesi
di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
La
norma precisa che, per creare un e-shop, si deve dare
comunicazione preventiva al Comune (clicca
qui per visualizzare il modulo che si potrà compilare
e utilizzare) nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o nel quale è fissata
la sede legale, se persona giuridica
L'attività
può essere iniziata una volta decorsi 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione, all'interno della
quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso
dei requisiti di cui all' art. 5 del D.Lgs., nonchè
il settore merceologico.
Il decreto 114/1998 consente l'invio di campioni di
prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore
e stabilisce l'applicabilità a questo genere
di commercio delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 50/92, in materia di contratti negoziati
fuori dai locali commerciali.
Particolare
attenzione si deve porre, poi, alle norme che disciplinano
i contratti necessari per svolgere la nostra attività
e alle implicazioni legali che ne conseguono.
L'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
del Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
) attribuisce valore legale a ogni effetto ai documenti,
agli atti, ai dati, ai contratti formati dai privati
e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti
informatici, trasmessi per via telematica e redatti
con formalità previste dal regolamento attuativo
della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti, è stato
emanato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 denominato
Regolamento contenente i criteri e le modalità
per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione
di documenti informatici e telematici.
L'articolo
11 di tale regolamento indica i criteri giuridici oggettivi
che dovranno possedere i documenti informatici e le
modalità a cui i contratti di compravendita dovranno
essere sottoposti: " I contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge "; e il comma 2 stabilisce
che " ai contratti indicati al comma 1 si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50.
Per
quanto riguarda gli obblighi cui è tenuto l'aspirante
venditore in Rete, occorre fare riferimento al D. Lgs.
15/1/1992 n. 50, [link al D.L. 50/92] attuazione della
direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali e al D. Lgs. 22/5/1999
n.185, attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa
alla tutela dei consumatori in materia di contratti
stipulati a distanza che, in base a quanto stabilito
dall'art. 9 viene applicato anche a forme particolari
di vendita, tra cui sono compresi i contratti stipulati
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
In
entrambi i provvedimenti vengono previsti particolari
oneri informativi a carico del venditore e la possibilità
per il compratore di esercitare il diritto di recesso
senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni.
In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore
dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa
nei confronti del consumatore " in tempo utile
e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza ", riguardanti l'identità del
fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le
caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio,
le modalità di consegna e impiego, il tipo di
pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte
e le spese di consegna, la durata della validità
dell'offerta e del prezzo e altri dettagli.
Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore,
entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva
la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo
a disposizione e accessibile da parte del consumatore)
di tutte le informazioni.
Per
quanto l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo
tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta.
Riguardo
al diritto di recesso, il termine previsto per l'esercizio
è di dieci giorni. Il momento da cui far partire
la decorrenza dei 10 giorni è dal momento in
cui il consumatore riceve la merce, per i beni, mentre
è dal giorno della conclusione del contratto
(acquisto), per i servizi.
Attenzione: il diritto di recesso si esercita con l'invio,
entro il termine previsto di 3 mesi, di una comunicazione
scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo di: Dr. Enrico Battilana
Fonte: www.ecommercetime.it